Comunicazione di cessione di fabbricato

Comunicazione di cessione di fabbricato, ex art. 12 D.L. 21.03.1978, n. 59, convertito in Legge 18.05.1978, n. 191.

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A chi è rivolto

A chiunque cede la proprietà o il godimento o, a qualunque altro titolo, consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso.

Descrizione

La comunicazione di cessione di fabbricato prevista dall'art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191), è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all'immobile (vendita, locazione, ecc.). La legge lascia intatto l'obbligo di comunicazione solo nel caso in cui "venta concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso".

E' confermato l'obbligo di comunicazione stabilito dall'articolo 7 del T.U. 286/98, concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero (secondo la normativa per straniero si intende il cittadino extracomunitario), indipendentemente dal periodo di permanenza entro 48 ore.

Nel caso in cui l'immobile sia occupato da più di una persona, andrà presentata una comunicazione di cessione fabbricato per ognuna di esse, a meno che facciano parte dello stesso nucleo familiare: in tale caso è sufficiente "denunciare" il solo capo famiglia.

Come fare

Presentare denuncia entro 48h dall'avvenuta cessione:

  • on line (cliccando sul pulsante accedi al servizio)
  • tramite modulo (allegato in fondo alla pagina) all'Autorità di Pubblica Sicurezza Locale (Polizia Municipale Comune di Dicomano) che può essere presentato direttamente all'ufficio oppure inviato mediante raccomandata A.R. (In quest'ultimo caso il termine di presentazione decorre dall'inoltro all'ufficio postale)

    Cosa serve

    Atto di cessione dell'Immobile e documenti di Identità del proprietario cedente e del cessionario. 

    Cosa si ottiene

    Regolarizzazione della cessione fabbricato.

    Tempi e scadenze

    Entro 48h dall'avvenuta cessione

    Invio della richiesta

    Entro 48 dalla cessione del fabbricato

    Costi

    Il procedimento è esente da pagamenti.


    Accedi al servizio

    Puoi presentare la richiesta in formato digitale compilando il modello direttamente online.

    Vincoli

    Comunicazioni e richieste

    Cessione di fabbricato

    Art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191

    Chiunque cede (a) la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l’obbligo di comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna (b) dell’immobile (c), la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario (d).

    a. La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o, ove questo manchi, al Sindaco). L’obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l’identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l’esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l’eventuale conoscenza personale.

    b. Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell’immobile, e non del momento dell’accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.

    c. Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.

    d. La comunicazione deve avvenire mediante consegna, presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza nella cui circoscrizione risulta l’immobile, dell’apposito modulo. La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno del documento Autorità che ha rilasciato il documento Data di rilascio.


    Condizioni di servizio

    Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

    Contatti

    Unità organizzativa responsabile

    Protocollo, Sportello al Cittadino e Messo Notificatore

    Piazza della Repubblica, 3 50062 Dicomano

    Documenti

    Comunicazione di cessione fabbricato

    Comunicazione di cessione fabbricato

    ulteriori informazioni

    Pagina aggiornata il 03/06/2024

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